Nuove disposizioni in materia di ECM

Maggio 5, 2022 By Simone Molinelli

Recentemente all’interno del decreto legge per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) recentemente convertito in legge, è stato inserita una norma particolare che ci riguarda da vicino.(all’art.38 bis)

Di seguito si riporta proprio l’Art. 38-bis. (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)”

“Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”.

Questa è una disposizione non di poco conto se si pensa che le polizze assicurative, dal 2023 in poi, copriranno solo i professionisti che avranno assolto almeno il 70% degli obblighi formativi del triennio.

In parole povere nella maggior parte dei casi si parla di almeno 105 crediti ECM in tre anni. (Una media di circa 35 ECM l’anno).

A questo proposito si ricorda che il Corso ( scuola) Biennale di terapia osteopatica manuale, Biennale TOM garantisce l’acquisizione, oltre a tutta la parte formativa oggetto del corso, di 60ECM per anno di corso.